PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Agenzia per la sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione).

      1. È istituita l'Agenzia per la sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione, di seguito denominata «Agenzia».
      2. L'Agenzia ha sede in Roma, presso il Dipartimento per la sicurezza e la gestione dei dati di intercettazione del Ministero della giustizia, istituito ai sensi del comma 3.
      3. Presso il Ministero della giustizia, con decreto dello stesso Ministro da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Dipartimento per la sicurezza e la gestione dei dati di intercettazione di cui al comma 2.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «operatore telefonico»: il gestore di rete di telecomunicazione e il fornitore di servizi INTERNET;

          b) «INTERNET service provider»: la struttura o l'organizzazione che offre all'utente l'accesso a INTERNET con i relativi servizi;

          c) «rete broadband»: la rete di comunicazione che consente la trasmissione simultanea dei dati per aumentarne l'effettiva velocità di trasmissione;

          d) «client»: i computer dotati di memoria e di capacità di elaborazione locale che utilizzano le risorse messe a disposizione dai server.

 

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Art. 3.
(Attività dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia svolge attività di supporto tecnico nei confronti del Ministero della giustizia e, più in generale, del Governo, al fine di garantire condizioni di sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione.
      2. In particolare, l'attività di cui al comma 1 è finalizzata a fornire un sistema unico nazionale in grado di:

          a) gestire, memorizzare e mettere a disposizione delle procure le informazioni relative alle intercettazioni telefoniche, concernenti i servizi voce e dati, provenienti da tutti gli operatori italiani di rete fissa e mobile, al fine di mettere a disposizione e di permettere la fruizione di tali dati da parte delle procure sia in tempo reale sia su richiesta;

          b) garantire la più assoluta sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione;

          c) supportare tempestivamente le nuove tipologie di servizi erogati dagli operatori;

          d) ottimizzare i costi centralizzando le funzioni e i contenuti informativi con la finalità di evitare duplicazioni dei dati e delle infrastrutture all'interno delle singole procure;

          e) incrementare i livelli di sicurezza grazie alla gestione centralizzata degli accessi;

          f) incrementare le sinergie durante la fase dell'indagine grazie alla possibilità di correlare in modo automatizzato le intercettazioni provenienti da operatori e dagli INTERNET service provider;

          g) permettere la condivisione di indagini di pertinenza di diverse procure a livello circondariale, regionale e nazionale utilizzando una rete broadband e personal computer come client del sistema;

          h) predisporre, con cadenza annuale una relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione;

 

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          i) redigere e aggiornare con cadenza biennale il Piano nazionale della sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione;

          l) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di gestione dei dati di intercettazione;

          m) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

Art. 4.
(Funzionamento dell'Agenzia).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.
      2. Sono organi dell'Agenzia:

          a) il comitato direttivo;

          b) la direzione generale;

      3. Il comitato direttivo dell'Agenzia è composto da:

          a) il Ministro della giustizia, che lo presiede;

          b) il Ministro delle comunicazioni o un sottosegretario di Stato dallo stesso delegato.

      4. La direzione generale dell'Agenzia è costituita da:

          a) tre uffici dirigenziali;

          b) una segretaria per il comitato direttivo di cui alla lettera a) del comma 2.

      5. Il personale dell'Agenzia è costituito da ottanta unità provenienti dai ruoli organici dei Ministeri della giustizia e delle comunicazioni.

 

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Art. 5.
(Divieti).

      1. Dalla data di costituzione dell'Agenzia le società che gestiscono la rete di telecomunicazione ad uso pubblico non possono dotarsi di apparecchiature finalizzate ad eseguire intercettazioni di telecomunicazioni e non possono creare condizioni per cui si possa procedere in alcun modo all'esecuzione delle stesse.
      2. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è sanzionata con la revoca della concessione del servizio di telecomunicazione ad uso pubblico.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. In sede di legge finanziaria, si provvede annualmente allo stanziamento delle risorse da assegnare all'Agenzia per il suo funzionamento.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.